IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto, in particolare, il primo periodo del comma 143  dell'art.  1
della predetta legge n. 160 del 2019, in base al quale  «Al  fine  di
perseguire la progressiva armonizzazione  dei  trattamenti  economici
accessori del personale appartenente alle aree  professionali  e  del
personale dirigenziale dei Ministeri, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  un  Fondo  da
ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2021.»; 
  Visti, altresi', il secondo ed il terzo periodo del comma  143  del
citato art. 1, in base ai quali «A decorrere dall'anno 2020, il Fondo
puo' essere alimentato con le  eventuali  somme,  da  accertarsi  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  che  si  rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico  impiego
precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'art. 48,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Per
l'attuazione di quanto previsto  dal  precedente  periodo,  le  somme
iscritte  nel  conto  dei  residui  sul  Fondo   da   ripartire   per
l'attuazione dei contratti del personale dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di
cui al primo periodo.»; 
  Visti, altresi', il quarto ed il quinto periodo del comma  143  del
citato art. 1, in base ai quali «Le risorse del Fondo sono  destinate
nella misura del 90 per cento,  alla  graduale  armonizzazione  delle
indennita' di amministrazione del personale  appartenente  alle  aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne  il  differenziale  e,
per  la  restante  parte  all'armonizzazione   dei   Fondi   per   la
retribuzione   di   posizione   e   di   risultato   delle   medesime
amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
provvede  alla  ripartizione  delle  risorse   del   Fondo   tra   le
amministrazioni di cui al primo  periodo  per  il  finanziamento  del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto  anche  del
differenziale dei trattamenti di cui  al  precedente  periodo  e,  in
deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
alla  conseguente  rideterminazione  delle  relative  indennita'   di
amministrazione.»; 
  Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che prevede l'unificazione del pagamento  delle  competenze  fisse  e
accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni; 
  Viste le norme vigenti dei precedenti CCNL  relativi  al  personale
dell'ex comparto Ministeri; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  34  del  CCNL  1994-1997  biennio
economico 1994-1995 dell'ex comparto Ministeri,  sottoscritto  il  16
maggio 1995, il quale prevede l'attribuzione a favore dei  dipendenti
statali  dell'indennita'  di  amministrazione,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 1995; 
  Visto il comma 4  dell'art.  31  del  CCNL  relativo  al  personale
dell'ex comparto Ministeri per il quadriennio normativo  2006-2009  e
biennio economico  2006-2007,  sottoscritto  il  14  settembre  2007,
concernente  la  rideterminazione  delle  misure  dell'indennita'  di
amministrazione; 
  Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni  centrali
per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
concernente «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato»; 
  Visto l'art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
concernente  il  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto l'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 36 del CCNL del personale dirigenziale dell'ex area  I
relativo al  quadriennio  normativo  1994-1997  e  biennio  economico
1994-1995,  sottoscritto  il  9  gennaio  1997,  il   quale   prevede
l'istituzione del Fondo per la retribuzione di  posizione  e  per  la
retribuzione di risultato; 
  Visto il CCNL relativo al  personale  dell'area  comparto  funzioni
centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162,
recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che stanzia 10  milioni  di  euro
annui,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2021,   per   l'incremento
dell'indennita'  di  amministrazione  spettante  al   personale   non
dirigenziale  appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   civile
dell'interno da determinare in sede di contrattazione collettiva  per
il triennio 2019-2021; 
  Visto l'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che  destina,
a decorrere dall'anno 2021, 30 milioni di euro  annui  all'incremento
dell'indennita' di amministrazione del personale civile del Ministero
della  difesa,  le  cui  misure   sono   determinate   in   sede   di
contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021; 
  Visto il comma 4-quater del predetto art. 3  del  decreto-legge  1°
marzo  2021,  n.  22,  che,  al  fine  di  adeguare  l'indennita'  di
amministrazione  in  godimento  al  personale  non  dirigenziale  del
predetto  Ministero  della  transizione  ecologica   trasferito   dal
Ministero dello  sviluppo  economico,  autorizza  la  spesa  di  euro
227.080 per l'anno 2021 e di 454.160 euro a decorrere dall'anno 2022; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 3 del decreto-legge 1°  marzo  2021,
n. 22, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni dei Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  22  aprile  2021,  n.  55,  che,  al  fine  di  garantire   la
perequazione del trattamento  economico  del  personale  dirigenziale
trasferito  dal   Ministero   dello   sviluppo   economico,   dispone
l'incremento  del  Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato del personale di  seconda  fascia  in  servizio  presso  il
Ministero della transizione ecologica di euro 483.898 euro per l'anno
2021 e di 967.795 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  nonche'
l'incremento delle risorse destinate  al  personale  dirigenziale  di
livello generale presso il medesimo  Ministero  di  35.774  euro  per
l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022; 
  Visto il comma 7, lettera a),  dell'art.  5  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e  della
circolazione stradale,  per  la  funzionalita'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi  del
quale, al fine di assicurare la  funzionalita'  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,   l'indennita'   di
amministrazione  del  personale  non  dirigente  e'  incrementata  di
complessivi euro 1.986.252,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70  a
decorrere dall'anno 2022; 
  Visto il comma 8 del predetto art. 5 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, ai sensi del quale, al fine assicurare la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  i
Fondi per il finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato del personale  dirigenziale  del  medesimo  Ministero  sono
incrementati per il personale dirigenziale  di  livello  generale  di
complessivi euro 203.578,47 per l'anno  2021  ed  euro  610.735,40  a
decorrere dall'anno 2022 e per il personale dirigenziale  di  livello
non generale di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021  ed  euro
2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022; 
  Visto il comma 7-sexies dell'art. 30 del  decreto-legge  25  maggio
2021, n.  63,  recante  «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106, ai sensi del  quale,  in  considerazione  dei  maggiori
compiti  e  funzioni  svolti  in  materia  di   politica   economica,
finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa
pubblica e del debito pubblico, i Fondi per  il  finanziamento  della
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementati a decorrere
dall'anno  2021  di  1  milione  di  euro  annuo  per  il   personale
dirigenziale di livello generale e di 5 milioni di euro annui per  il
personale dirigenziale di livello non generale; 
  Tenuto conto che la finalizzazione  delle  citate  risorse  di  cui
all'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  all'art.
1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e  all'art.  5,
comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  sara'  attuata
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale; 
  Tenuto conto che il primo periodo del citato comma 143 dell'art. 1,
dispone «la  progressiva  armonizzazione  dei  trattamenti  economici
accessori del personale appartenente alle aree  professionali  e  del
personale dirigenziale dei Ministeri»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in  data  24  novembre
2021, registrazione n. 1572, il quale accerta,  nella  misura  di  90
milioni di euro, la somma disponibile  del  Fondo  da  ripartire  per
l'attuazione dei contratti del personale a seguito  del  rinnovo  dei
contratti del pubblico impiego precedenti  al  triennio  contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 295092  del
6 dicembre 2021, con il quale e' stata riassegnata la somma pari a 90
milioni di euro, per l'anno 2021, al Fondo di cui all'art.  1,  comma
143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Considerato che in applicazione del comma 143  del  citato  art.  1
della predetta legge n. 160 del 2019, le risorse  da  destinare  alla
progressiva armonizzazione dei trattamenti  economici  accessori  del
personale  appartenente  alle  aree  professionali  e  del  personale
dirigenziale dei Ministeri, ammontano  complessivamente  ad  euro  90
milioni per l'anno 2020 e 170 milioni a decorrere dall'anno 2021; 
  Ritenuto di provvedere con il  presente  decreto  alla  progressiva
armonizzazione del trattamento  economico  accessorio  del  personale
delle aree funzionali in servizio  presso  i  Ministeri  mediante  la
rideterminazione delle indennita' di amministrazione, destinando  per
tale  finalita'  complessivi  euro  81  milioni  per  l'anno  2020  e
complessivi euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2021; 
  Ritenuto di provvedere con il  presente  decreto  alla  progressiva
armonizzazione dei Fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato del personale dirigenziale in servizio presso  i  Ministeri
incrementando per tale finalita' i predetti Fondi di complessivi euro
9 milioni per  l'anno  2020  e  di  complessivi  euro  17  milioni  a
decorrere dall'anno 2021; 
  Su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti  economici
accessori del personale  appartenente  alle  aree  professionali  dei
Ministeri, le misure dell'indennita' di amministrazione spettante  al
predetto  personale  sono  incrementate  degli  importi  annui  lordo
dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2  con  le  decorrenze
ivi stabilite.  I  suddetti  incrementi  sono  recepiti  nei  rinnovi
contrattuali.